TESTAMENTO BIOLOGICO: APPROVATO ALLA CAMERA IL DDL, ORA IL TESTO AL SENATO.

Dopo molti rinvii, è arrivato il primo via libera del Parlamento al testamento biologico. Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti, l’aula della Camera ha approvato le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Rifiutare le cure per i pazienti diventa un diritto. Vietato l’accanimento terapeutico. Ok all’obiezione di coscienza per i medici che non sono disposti a staccare ‘la spina’. Si potranno quindi lasciare le proprie volontà circa i trattamenti sanitari a cui sottoporsi o rifiutare, comprese idratazione e nutrizione artificiali.

Ecco cosa prevede il testo:

Nutrizione e idratazione artificiale

“Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Inoltre la legge stabilisce che il paziente “ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”. La novità rispetto al testo base, infatti, è che la nutrizione e idratazione artificiali sono ritenuti “trattamenti sanitari” perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.

Accanimento terapeutico e abbandono di cure

Il testo della legge, modificato dall’aula, recita: “Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.

Minori e incapaci

L’articolo 2 della legge approvata alla Camera stabilisce che il consenso informato “è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno”. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”. Il paziente quindi indica “una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto.

Pianificazione condivisa delle cure

“Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante”, il medico e l’equipe sanitaria “sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

Leave a Comment